L’EDITORIALE DEL LUNEDI’

Qualche cliente fa finta di niente, qualche altro dice che “non aveva capito” e con qualcun altro ancora, si arriva perfino a discutere. Allora, fughiamo ogni incertezza e diciamo subito che in materia di provvigione, la giurisprudenza parla molto chiaro.  L’agente immobiliare è, a tutti gli effetti, un mediatore tra le parti (venditore e acquirente, o locatore e affittuario). Quindi, secondo la legge, una volta che il contatto tra le parti è stato instaurato, al mediatore spetta, di diritto, una provvigione.

Questo, però, non significa che bisogna attendere il rogito!

Il diritto alla provvigione scatta non appena tra le parti si forma un vincolo giuridico che le impegna a concludere la trattativa. In una compravendita immobiliare, tale vincolo si stringe con l’accettazione della proposta d’acquisto che, come abbiamo più volte ricordato, ha la validità di un contratto preliminare a tutti gli effetti. Una volta che le due parti si sono “impegnate” reciprocamente, l’agente immobiliare ha, di fatto, concluso il suo lavoro. E, quindi, va pagato.

“Eh ma se poi, per qualche motivo, le parti non vanno più d’accordo e la compravendita non arriva al rogito?”  Sempre secondo la legge, il mediatore non è responsabile della stipula o meno dell’atto finale.

E qui già mi vedo i più malfidenti a storcere il naso e a obiettare subito contro la categoria. Quindi, per tranquillizzare chi legge, aggiungo subito che, anche se il lavoro di mediatore potrebbe concludersi con il compromesso, in realtà l’agente continua a svolgere il suo ruolo, facendosi spesso da moderatore o da paciere. Perché, mettendo da parte per un attimo la provvigione, quello che gli sta davvero a cuore è di riuscire a concludere il suo lavoro sempre con un lieto fine. 

Condividi questo articolo:

DImora magazine consiglia
Utilizzando questo sito, accetti l’uso di cookie tecnici (anche di terze parti) per migliorare la tua navigazione. Per approfondire clicca qui.