Oggi l’approfondimento è diverso nella forma perché assume la forma dell’intervista.
Ho deciso di rivolgere alcune domande al collega Gennaro Colangelo in tema di Superbonus, argomento quanto mai attuale e complesso.
Leggiamo le risposte del collega.
A chi si applica il Superbonus 110% e quali sono le esclusioni previste?
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
- condomini
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento.
- istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- ONLUS e associazioni di volontariato. Si segnala che la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la fruibilità per le ONLUS. Le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato non è prevista alcuna limitazione espressa relativamente alla tipologia di immobili. Pertanto, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili. Indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi. Ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle unità immobiliari.
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Possono quindi accedere al superbonus 110% il proprietario dell’immobile, il titolare di ogni altro diritto reale di godimento (uso, usufrutto, abitazione o superficie), l’inquilino o il comodatario il cui contratto è regolarmente registrato.
Hanno diritto alla detrazione, anche altri soggetti, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture. Il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, componente dell’unione civile). Il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge. Il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi, né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
La detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa, arti o professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti nell’ambito “privatistico”. Devono pertanto essere diversi: da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni; dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività; dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.
La Legge di Bilancio 2021 ha ulteriormente ampliato l’ambito di applicazione soggettivo prevededendo che il Superbonus si applica anche:
- agli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A (art. 1, co. 66, lett. c), L.178/2020).
- agli interventi per la rimozione delle barriere architettoniche (ossia quelli dell’art.16-bis, co. I, lett. e), D.P.R. n. 917/1986), anche quando effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni (art. 1, co.66, lett. d), L 178/2020).
Per quanto riguarda invece le esclusioni, bisogna tenere presente che Il Superbonus non spetta per tutti gli interventi effettuati su unità immobiliari residenziali. Sono escluse le categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici, se non sono aperti al pubblico. Se invece sono aperti al pubblico il Superbonus si applica.
È da specificare però che i possessori o detentori di unità immobiliari c.d. di lusso, cioè appartenenti alle categorie catastali di cui sopra, possono fruire della detrazione per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni dell’edificio in condominio.
In cosa consiste l’agevolazione?
È un’agevolazione che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. E’ da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta entro il 31.12.2021, ed in 4 quote annuali di pari importo per le spese effettuate nel 2022. Spese sostenute a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
La Legge di Bilancio 2021 precisa anche che per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. La detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Mentre, per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.
È ininfluente che l’inizio dei lavori sia antecedente alla pubblicazione del D.L. 34/2020, si deve però trattare di interventi che soddisfano i requisiti previsti dall’art. 119 del Decreto Rilancio.
L’agevolazione spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi all’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari. In particolare, il Superbonus si applica alle spese per le seguenti tipologie di interventi (c.d. trainanti):
- interventi di isolamento termico su involucri edilizi, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.
La Legge di Bilancio 2021 precisa che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa. Senza limitarne il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.
Il Superbonus spetta anche per altre tipologie di interventi (c.d. trainati), a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno dei trainanti:
- di efficientamento energetico rientranti nell’Ecobonus;
- l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
- l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
È possibile realizzare più interventi trainanti. In questo caso il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati (Circolare 24/2020 dell’Agenzia delle entrate, par. 4).
Quali sono gli adempimenti necessari per accedere al Superbonus 110%?
Per accedere al Superbonus è necessario effettuare gli adempimenti ordinariamente previsti per Ecobonus, Sismabonus e per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Inoltre, è necessario acquisire:
- il visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus, ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto;
- l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonchè della congruità delle spese sostenute (visto di conformità finale), ai fini della detrazione, nonché dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Per quanto riguarda i pagamenti, al fine di accedere al Superbonus è necessario che quasti siano effettuati mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Come si può usufruire del Superbonus 110%?
La detrazione viene riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta entro il 31.12.2021, le spese sostenute nel 2022 si potranno portare in detrazione in 4 quote annuali di pari importo.
Il contribuente, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, può optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione del credito può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
All’interno della detrazione rientra anche l’Iva?
L’Iva indicata nella fattura rientra sempre nella detrazione del 110% a prescindere dal fatto che il contribuente fruisca direttamente della detrazione o opti per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Agenzia delle Entrate ha il potere di effettuare dei controlli, cosa possono comportare?
L’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante maggiorata di sanzioni e interessi nei confronti dei soggetti che hanno sostenuto le spese e/o hanno optato per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Rispondono quindi i beneficiari della detrazione, ferma restando, se viene accertato il concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari.
Per quanto riguarda le tempistiche Agenzia delle Entrate potrà effettuare i controlli e, in caso di assenza dei presupposti, notificare l’accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con la quale si fruisce del beneficio fiscale.
Nel caso in cui il contribuente abbia optato per la cessione del credito, l’Agenzia notifica l’atto di recupero del credito di imposta entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello dell’utilizzo irregolare.
Al fine di evitare contersazione da parte di Agenzia delle Entrate sarà necessario per il contribuente conservare la seguente documentazione:
- fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effetivamente sostenute;
- ricevute di bonifici bancari o postali attraverso cui sono stati effettuati i pagamenti;
- dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori nel caso in cui i lavori sono stati effettuati dal detentore dell’immobile;
- delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui gli interventi sono stati effettuati su parti comuni degli edifici.






