Ddl Concorrenza: stop al tacito rinnovo dei contratti

Con l'introduzione dell'art. 65 bis nel Ddl Concorrenza si mette la parola fine al tacito rinnovo dei contratti in favore di formule più trasparenti.

tacito rinnovo contratti. Foto di Leon Seibert via Unsplash

Nella vita di tutti i giorni, sono davvero un’infinità i beni e i servizi in nostro possesso ai quali siamo legati contrattualmente: piani mensili o annuali di streaming online, telefonia, mezzi di trasporto privati, utenze e molto altro ancora. Anche per questo, il tacito rinnovo dei contratti che riguarda molti di essi, vale a dire il rinnovo automatico quando il contraente non dà comunicazione di voler rescindere dal contratto prima della sua scadenza, rappresenta un’arma a doppio taglio. Se da un lato può essere utile non doversi preoccupare di rinnovare costantemente abbonamenti e servizi vari, dall’altro può rivelarsi un contrattempo non da poco quando, ad esempio, si desiderava cambiare tipo di contratto o fornitore e per una simile dimenticanza si rimane “incastrati” ancora nella condizione attuale o costretti a sostenere delle spese extra. Una perdita di tempo e spesso di soldi.
Proprio su questo tema interviene il disegno di legge sulla Concorrenza, grazie al quale il mondo dei contratti si avvia verso una maggiore trasparenza. Vediamo come.

rinnovo contratti. Foto di Mari Helin via Unsplash
Foto di Mari Helin via Unsplash

Addio al tacito rinnovo dei contratti

A cambiare le carte in tavola è la norma inserita nel Ddl Concorrenza approvato a dicembre: con l’art. 65 bis del Codice del consumo, le aziende e i professionisti sono legalmente obbligati ad avvisare il consumatore 30 giorni prima del rinnovo di un contratto di servizi a tacito rinnovo, indicando anche la data entro cui questi potrà dare disdetta. La notifica dovrà avvenire tassativamente per iscritto, dove con “per iscritto” si intendono anche comunicazioni via sms, email e affini, a scelta del consumatore. E se il fornitore non rispetta quest’obbligo?
Semplice: il cliente acquisisce il diritto di recedere in qualsiasi momento senza dover sostenere delle spese per questo.

Con questa importante novità, insomma, si va ad integrare l’obbligo del professionista di informare il cotraente sulla durata del contratto e la sua eventuale clausola di rinnovo automatico prima che questi lo sottoscriva, promuovendo così lo sviluppo della concorrenza e al contempo la tutela dei consumatori.

Non solo rinnovi automatici

A proposito di tutela dei consumatori, c’è un’altra novità che vale la pena menzionare: si tratta della modifica introdotta dall’art. 9 della Legge sulla concorrenza. L’ambito toccato è quello della conclusione dei contratti via telefono, regolamentata dall’art. 51, comma 6 del Codice del consumo. Semplificando, il codice prevedeva che quando un contratto a distanza veniva stipulato telefonicamente il professionista dovesse inviarglielo; una volta accettato per iscritto, il consumatore era vincolato alla documentazione. Fermo restando questo, l’art. 9 prevede che la sottoscrizione non sarà più condizione sufficiente per la validità di un nuovo contratto: l’azienda o il professionista, infatti, dovrà acquisire anche la conferma da parte del contraente di aver ricevuto correttamente il documento in tutte le sue parti.

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